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Statuto
Art. I - Costituzione
1.1 È costituita l'associazione di volontariato
denominata "ASSOCIAZIONE
ALZHEIMER PAVIA", che in seguito sarà denominata l'associazione.
L'associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato
266/91 e la
legge regionale del volontariato 22/93.
1.2 I contenuti e la struttura dell'associazione
sono ispirati a principi di solidarietà, di
trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione
della compagine
associativa alla vita dell'associazione stessa.
1.3 La durata dell'associazione è illimitata.
1.4 L'associazione ha sede in Pavia, via della
Rocchetta n. 2
1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione,
può trasferire la sede nell'ambito
della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni
staccate anche in altre città della
Regione Lombardia.
Art. 2 - Finalità
L'associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale
e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale.
2.1 L'associazione, in considerazione del patto
di costituzione e attraverso una funzione gratuita di sostegno
alle famiglie e ai caregivers intende perseguire le seguenti finalità:
a) consigliare, sostenere e accompagnare le persone colpite direttamente
o indirettamente dalla malattia di Alzheimer o da un'altra forma
di demenza;
b) promuovere la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente
utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare
che presso enti pubblici o privati;
c) promuovere una continua diffusione dell'informazione sulla
malattia di Alzheimer e sulle sue conseguenze emotive ed economiche
sui famigliari dei malati al fine di modificare progressivamente
la sensibilità pubblica su questa malattia;
d) formulare proposte operative alle Istituzioni Pubbliche, traducibili
in norme legislative;
e) collaborare ed eventualmente promuovere ogni proposta scientifica,
sanitaria, giuridica, etica che sia di almeno potenziale utilità
al malato ed alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua
persona fisica e morale;
f) tutelare i diritti del malato e dei suoi famigliari per ottenere
una migliore politica sanitaria e una migliore legislazione nel
settore sanitario e socio-assistenziale;
g) promuovere iniziative culturali, ricreative, corsi, pubblicazioni,
conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la
diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione
degli obiettivi;
i) operare in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno
per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle
persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati
e delle loro famiglie;
k) offrire alle famiglie la possibilità di condividere
i problemi vissuti quotidianamente, per superare l'isolamento
che la malattia causa;
l) assistere e sostenere i famigliari e i malati di Alzheimer,
divenendo per loro un punto di collegamento e coordinamento.
2.2 Per il raggiungimento delle finalità
sancite in statuto l'Associazione si propone di:
a) promuovere, organizzare e sviluppare gruppi di automutuoaiuto
aperti a soci e non soci;
b) supportare l'attività di consulenza, sostegno e psicoterapia
per malati, famigliari e caregivers; c) rappresentare un punto
di riferimento sul territorio e collaborare con chiunque operi
a livello pubblico e privato per la promozione della salute e
per il miglioramento della qualità della vita, della persona
e della famiglia del malato di Alzheimer o di altre demenze;
d) organizzare attività formative con specifici convegni,
giornate di studio, seminari, dibattiti, conferenze e corsi;
e) promuovere ed organizzare manifestazioni culturali quali attività
teatrali, ludicoricreative, mostre, feste, incontri, concerti,
anche mediante sistemi multimediali;
f) sensibilizzare le istituzioni pubbliche e la comunità
con interventi pubblici sul tema delle demenze;
g) produrre materiale di varia natura, inerente le tematiche delle
patologie dementigene;
2.3 Al fine di svolgere le proprie attività
l'associazione si avvale in modo determinante e
prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei
propri aderenti.
2.4 L'associazione può svolgere attività
commerciali e produttive marginali, nei modi e
nei limiti della normativa vigente.
Art. 3 - Aderenti all'associazione
3.1 Sono aderenti dell'associazione coloro che
hanno sottoscritto l'atto di costituzione
e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta
e la cui domanda viene
accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
II Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione
di "sostenitori", che forniscono
un sostegno economico alle attività dell'associazione,
nonché nominare "aderenti
onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo
alla vita
dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere
l'adesione di persone
giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato
con apposita
deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun aderente maggiore
d'età ha diritto di
voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per
l'approvazione e
modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli
organi direttivi
dell'associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla
vita dell'associazione.
3.2 II numero degli aderenti è illimitato.
3.3 Tutti gli aderenti hanno parità di
diritti e doveri
3.4 Criteri di ammissione e di esclusione degli
aderenti
3.4.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante
aderente dichiara di accettare senza
riserve lo Statuto dell'Associazione.
3.4.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera
del Consiglio Direttivo, che deve
prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della
prima riunione
successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione
nel registro degli aderenti
all'associazione.
3.4.3 Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione
per dimissioni volontarie:
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni
programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale
in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.
3.4.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate
dal Consiglio Direttivo e
comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal
ricevimento della
comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti,
se nominato, o all'Assemblea
degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima
riunione convocata. La
decisione è inappellabile.
Art. 4 - Diritti e doveri degli aderenti
4.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire
alle spese annuali
dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha
carattere patrimoniale ed
è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione
del preventivo. E annuale,
non è trasferibile, non è restituibile in caso di
recesso, di decesso o di perdita della
qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni
prima dell'assemblea
convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio
di riferimento.
4.2 Gli aderenti hanno il diritto:
di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento
del contributo) e di votare direttamente o per delega;
di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende
attuare gli scopi sociali;
di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
4.3 - Gli aderenti sono obbligati:
a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni
adottate dagli organi sociali;
a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
a svolgere le attività preventivamente concordate;
a mantenere un comportamento conforme alle finalità
dell'associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono
a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal
beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto
le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata,
secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente
stabiliti dai Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi
forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto
di contenuto patrimoniale con l'associazione.
Art. 5 - Patrimonio ed Entrate
II patrimonio dell'Associazione è costituito:
da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà
dell'associazione;
eventuali fondi di riserva;
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati
ad incremento del patrimonio. Le entrate dell'associazione sono
costituite da:
contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità
istituzionali dell'associazione;
contributi di privati ;
contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati
all'incremento;
rimborsi derivanti da convenzioni;
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione
a qualunque titolo;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali;
fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerta di beni di modico valore;
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti
dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è
disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o
del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo
la deliberazione specifica).
Art. 6 - Organi sociali dell'Associazione
Organi dell'Associazione sono:
Assemblea degli aderenti;
II Consiglio Direttivo;
II Presidente.
Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo
e di garanzia:
II Collegio dei Revisori dei Conti;
II Collegio dei Garanti. Gli organi sociali e i collegi
di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono
essere riconfermati.
Art. 7 - Assemblea degli aderenti
7.1 L'Assemblea è costituita da tutti
gli aderenti ali Associazione.
7.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio
Direttivo ed è di regola presieduta dal
Presidente dell'Associazione.
7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria
almeno una volta all'anno e comunque
ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
7.4 La convocazione può avvenire anche
per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo
o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione
deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla
convocazione.
L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
l'approvazione del programma e del preventivo economico
per l'anno successivo;
l'approvazione della relazione di attività e del
rendiconto economico (Bilancio STATUTO ASSOCIAZIONE ALZHEIMER
PAVIA Associazione di volontariato Consuntivo) dell'anno precedente;
l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte
dal Consiglio Direttivo. Altri compiti dell'Assemblea ordinaria
sono:
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
(se previsto);
approvare gli indirizzi ed il programma delle attività
proposte dal Consiglio Direttivo;
7.5 D'ogni Assemblea deve essere redatto
il verbale da scrivere nel registro delle
assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono
impegnative per tutti
gli aderenti.
7.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata
per la discussione delle proposte di
modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.
7.7 L'avviso di convocazione è inviato
individualmente per iscritto agli aderenti
almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche
reso pubblico nella sede
sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea,
in assenza di leggi in
materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative,
può deliberare la
regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione
nel caso che il numero
degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale
da rendere
difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
7.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria
è regolarmente costituita con la
presenza della metà più uno degli aderenti presenti
in proprio o per delega. In
seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque
sia il numero degli
aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può
aver luogo nello
stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea
ordinaria sono adottate
a maggioranza semplice dei presenti.
7.9 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni
dello Statuto, lo scioglimento e la
liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze
indicate nell'art.15.
7.10 Ciascun aderente può essere portatore
di una sola delega di altro aderente.
Art. 8 - II Consiglio Direttivo
8.1 II Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea
degli aderenti ed è composto da
un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in
carica tre anni e
i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora
sono assenti
ingiustificati per tre volte consecutive.
8.2 II Consiglio Direttivo nella sua prima riunione
elegge tra i propri componenti il
Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).
8.3 II Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione
del Presidente, almeno una
volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo
dei
componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire
entro venti giorni
dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere
invitati a
partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni
interne di lavoro
con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono
valide quando è
presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione
deve
essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio
Direttivo.
8.4 Compete al Consiglio Direttivo:
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo
possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con
il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo
dell'anno interessato;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di
indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea,
promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la
spesa;
eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più
Vice Presidenti );
nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o
il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra
le persone non componenti il Consiglio
accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti
di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi
di necessità e di urgenza;
assumere il personale strettamente necessario per la continuità
della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti
consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori,
se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere
invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee
con voto consultivo;
nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte
dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
Il Consiglio Direttivo puņ delegare al Presidente o a un Comitato
Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale
Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo
effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla
prima assemblea convocata successivamente alla nomina.
I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Art. 9 Presidente
9.1 II Presidente è eletto dal Consiglio
Direttivo tra i componenti a maggioranza dei
voti.
9.2 II Presidente:
il Presidente dà esecuzione alle delibere del consiglio
direttivo;
ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione
nei confronti di terzi e in giudizio;
è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione
di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni,
da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori
nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti
a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo
e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti
di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica
nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento
o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente,
che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa
delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici,
la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento
del Presidente.
Art 10 - Collegio dei Revisori dei Conti
L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti
costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti
anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli
iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni
di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio,
dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla
prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti
così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
elegge tra i suoi componenti il Presidente
esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti
per i revisori dei conti;
agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli
organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta
e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.
Art. 11 - Collegio dei Garanti
L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito
da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra
i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio,
effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla
prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti
così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti,
tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli
organi e tra gli organi stessi;
giudica ex bono et equo senza formalità di procedure
e il suo lodo è inappellabile.
Art. 12 - Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse
dell'associazione.
Art. 13 - Bilancio
13.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura
del Consiglio Direttivo, i bilanci
preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
entro il 30
aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio
dei Revisori
almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.
13.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare
i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le
spese per capitoli e voci analitiche.
13.3 II bilancio deve coincidere con 1 anno solare.
13.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono
essere impiegati per la realizzazione
delle attività di cui all'art.2. E' vietata la distribuzione
in qualsiasi forma, anche
indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi,
riserve o capitale durante la
vita dell'associazione.
Art. 14 - Modifiche allo Statuto e scioglimento
dell'associazione
14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono
essere presentate all'Assemblea
da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le
relative
deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza
di almeno tre quarti
degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
14.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione
dell'associazione può essere proposto
dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli
aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico
ordine del giorno. I beni
che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono
devoluti ad altre
organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato
sociale,
secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore
e comunque
secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo
diversa
destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere
distribuiti beni,
utili e riserve agli aderenti.
Art. 15 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento
alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare
riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto
1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4
dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.
Art. 16 - Norme di Funzionamento
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio
Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo
di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale.
Gli aderenti possono richiederne copia personale.